ai sensi dell'art. 74  del D.Lgs 151/01 del 26/03/2001

 

CHE COS’È 
L’Assegno di maternità dei Comuni è un sostegno economico concesso dal Comune di residenza ed erogato dall'INPS.
L'Assegno mensile di Maternità ai sensi dell'39 art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2023, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, e pari a euro 383,46 per cinque mensilità e, quindi, a complessivi 1.917,30 euro.

L'importo per il 2024 sale a euro 404,17 mensili, come comunicato dalla presidenza del Consiglio dei ministri del 7 febbraio 2024.
Per avere diritto il valore massimo dell'ISEE è pari a euro 20.221,13.


RIVOLTO A  
Madri italiane, dell'Unione Europea o di Paesi non UE in possesso di titolo di soggiorno al momento del parto o dell'ingresso in famiglia del bambino in adozione o affidamento, il cui reddito rientri nei limiti determinati.
Destinato alle madri disoccupate e casalinghe che NON lavorano.
Si tratta di un assegno alternativo rispetto alla maternità garantita dall’Inps alle madri lavoratrici o precarie.


REQUISITI 
L'assegno di maternità può essere richiesto solo dalla madre del bambino/a:

  • residente in uno dei Comuni dell’Unione delle Terre d’Argine (Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera) residenza del figlio per cui si chiede l’assegno nel nucleo anagrafico della madre richiedente;
  • appartenente ad un nucleo avente ISEE di valore inferiore o pari a euro 19.185,13;
  • che non abbia presentato altra domanda di Assegno di Maternità per lo stesso figlio né in questo né in altro Comune Italiano;
  • che non benefici di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell’Inps o di altro Ente previdenziale per la medesima nascita;
  • che benefici di un’indennità inferiore all’ammontare dell’assegno di maternità, per cui potrà chiedere al comune di residenza la differenza tra quanto percepito e l’ammontare complessivo dell’Assegno di Maternità, come previsto ai sensi dell'art. 74 Dlgs. 151/2011. 
  • che sia cittadina italiana o dell'Unione Europea o Apolide o cittadina di un Paese non U.E. e in quest’ultimo caso sia:
    •  - Titolare del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo;
    •  - Familiare di cittadino italiano o dell'Unione Europea o di cittadini non comunitari soggiornanti di lungo periodo che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
    •  - Titolare di Permesso Unico Lavoro tranne esclusioni di legge;
    •  - Rifugiato politico e suoi familiari;
    •  - Titolare della protezione sussidiaria;
    •  - Cittadino/lavoratore di Algeria, Marocco, Tunisia, Turchia e suoi familiari;
    •  - Altra specifica tipologia di permesso di durata non inferiore ad 1 anno


COME PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda di contributo deve essere presentata dalla madre entro 6 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso del bambino adottato o affidato di età non superiore ai 6 anni o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali.
L'interessato è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione del nucleo familiare.
Il Comune provvede a effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità della situazione familiare dichiarata dal cittadino sotto la propria responsabilità penale.

 

Compila online la domanda di contributo (anno 2024) tramite accesso con Credenziali SPID o con CIE - Carta d'identità elettronica

 

Compila online la domanda di contributo (anno 2023) tramite accesso con Credenziali SPID o con CIE - Carta d'identità elettronica

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE IN COPIA ALLA DOMANDA:
- Permesso di soggiorno in corso di validità o ricevuta della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno e copia del precedente permesso;
- IBAN di un conto corrente/ libretto postale intestato/cointestato

 

Per informazioni
Sportelli Sociali Territoriali e Centro per le Famiglie dell'Unione Terre d'Argine

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