"Riforma del Sistema regionale e locale"
Art. 70 "Sportello unico per le attivit
Art. 70</p >
Sportello unico per le attività produttive</p >
1. I Comuni istituiscono, singolarmente o in forma associata secondo le modalità di cui all'Art. 23, lo sportello unico per le attività produttive ai fini dello svolgimento del procedimento autorizzativo.</p >
2. La Regione attua la razionalizzazione della distribuzione delle funzioni e delle competenze fra gli Enti locali e provvede, nelle materie di propria competenza, alla ridisciplina dei procedimenti amministrativi.</p >
3. Lo sportello unico cura, avendo riguardo in particolare ai profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza, lo svolgimento del procedimento di autorizzazione alla localizzazione, realizzazione, ampliamento, cessazione e riattivazione di impianti produttivi, nonché all'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa, incluso il rilascio della concessione o della autorizzazione edilizia, nel rispetto dei regolamenti emanati ai sensi del comma 8 dell'Art. 20 della legge n. 59 del 1997, fermo restando che la concessione o autorizzazione edilizia è rilasciata dal Comune in cui ha sede l'impianto. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale lo sportello unico attiva, altresì, la procedura di valutazione di impatto ambientale come disciplinata dalla legge regionale prevista dal D.P.R. 12 aprile 1996.</p >
4. Lo sportello unico, per assicurare efficacia e tempestività nell'azione amministrativa, sviluppa le necessarie forme di integrazione e raccordi organizzativi con le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, tramite, in particolare, la conferenza di servizi di cui all'Art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241.</p >
</p >
5. Ai sensi del comma 3 dell'Art. 24 del D. Lgs. n. 112 del 1998, per la realizzazione dello sportello unico i Comuni possono stipulare convenzioni con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.</p >
</p >
6. La Giunta regionale può concedere contributi ai Comuni, singoli o associati, per l'istituzione degli sportelli unici, stabilendo le modalità e i criteri per la concessione.</p >
7. Nell'ambito delle attività di cui alla L.R. 24 luglio 1979, n. 19, la Regione promuove la realizzazione di iniziative formative rivolte al personale addetto agli sportelli unici.</p >