Chiarimento interpretativo art. 5.7.1. norme TR6

Si comunica che in data 30 aprile 2025 è stata pubblicata la determina dirigenziale n. 326 del 29/04/2025 “Chiarimento interpretativo riguardante la corretta lettura ed …

Data:

30 Aprile 2025

Tempo di lettura:

🕑 2 min

Descrizione

Si comunica che in data 30 aprile 2025 è stata pubblicata la determina dirigenziale n. 326 del 29/04/2025 “Chiarimento interpretativo riguardante la corretta lettura ed applicazione delle disposizioni riportate nell’art. 5.7.1 delle Norme TR6 del Piano Urbanistico Generale (PUG) dell’Unione delle Terre d’Argine”.
In particolare, la determina individua la corretta lettura ed applicazione delle disposizioni riportate nell’art.5.7.1 delle Norme TR6, con particolare riferimento ai commi 2, 5 e 6.

In sintesi:

A.comma 2, laddove stabilisce un limite del 20% di incremento una tantum delle superfici esistenti, fino ad un massimo di 500 mq: tale “incremento una tantum” è da intendersi riferito all’ampliamento fuori sagoma dell’edificio esistente ai sensi dell’art. 3, lettera e.1 del DPR 380/2001, potendosi incrementare, di contro, le superfici all’interno della sagoma.

B.comma 5, secondo periodo, laddove stabilisce che “E’ comunque consentito il subentro alle attività d’impresa in essere, senza cambio di settore produttivo e senza interruzione di continuità”: è da intendersi, nel caso di edifici costituiti in condominio ovvero composti da più Unità Immobiliari, “esteso” al complesso dei settori produttivi delle attività insediate nell’edificio.
Analogamente anche il concetto “di interruzione di continuità” relativamente alle attività insediate, è da ritenersi tale solo nel caso di completa dismissione di tutte le attività insediate nell’edificio (e non relativo alla dismissione della singola U.I), rendendo pertanto possibile l’insediamento di nuove attività appartenenti ai settori insediati nel fabbricato nelle U.I. libere o sfitte.

C.comma 6, in analogia con quanto sopra dedotto, la “cessazione delle attività” è da intendersi, nel caso di edifici costituiti in condominio ovvero composti da più Unità Immobiliari, riferita alla cessazione di tutte le attività presenti nell’edificio (intero complesso delle U.I.).

Ultimo aggiornamento

16 Maggio 2025

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