Descrizione
Torniamo sui PARCHEGGI PRIVATI PERTINENZIALI (Pr1), con riferimenti agli artt.4.5, 4.5.2 e 4.5.3 delle Norme TR6 del PUG e all’art.78 del Regolamento edilizio, al fine di individuare indirizzi operativi utili all’applicazione della norma (il presente testo sostituisce quanto inviato con Newsletter del 08/10/2024):
1-REPERIMENTO Pr1 IN ALTRA UNITÀ EDILIZIA. L’art.4.5 comma 4 ha carattere generale, applicabile a ogni tessuto, con le indicazioni su localizzazione o delocalizzazione: per la distanza è da ritenersi applicabile (per “analogia”) il contenuto del CAPO II – DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO, comma 4, ultimo capoverso del RE, e quindi distare a meno di 300 m di raggio. L’impossibilità tecnica-operativa di recuperare i parcheggi pertinenziali all’interno della medesima unità, e dunque la possibilità di reperire Pr1 in altra unità edilizia o lotto, non è applicabile in caso di nuova costruzione e ristrutturazione con D/R. Il parcheggio Pr1 reperito in un’altra unità edilizia dovrà essere permanentemente asservito alla funzione di parcheggio pertinenziale con Atto unilaterale d’obbligo (registrato e trascritto).
2-MONETIZZAZIONE. L’art 4.5.2 comma 1, penultimo periodo, individua la possibilità di monetizzazione per il solo Centro Storico e gli assi commerciali. Resta inteso che la monetizzazione dei Pr1 pertinenziali si applica anche nel caso di recupero abitativo sottotetti negli ambiti applicativi della LR 11/1998, nei tessuti dell’urbano ove ammessa la funzione abitativa. Per analogia, anche la dotazione minima di parcheggi per biciclette individuata all’art.4.5.3 comma 1 potrà essere monetizzata per interventi nel solo Centro Storico e sugli assi commerciali.
3-REPERIMENTO Pr1 IN AREA ESTERNA. In caso di interventi edilizi di aumento delle unità immobiliari e di cambio d’uso (di cui al comma 1 lettere d. ed e. dell’art.4.5.2) vi è la possibilità di reperire i posti auto dovuti, anche scoperti, nell’area esterna di pertinenza. In questi casi:
- vanno individuati in apposita planimetria;
- se collocati in area comune condominiale deve essere verificata la dotazione complessiva dovuta (afferente a tutte le UI); se il cambio d’uso o aumento delle U.I. non richiede nuovi posti auto (ad es. vi era già una dotazione superiore al fabbisogno complessivo) e fatto salvi i casi in cui i parcheggi esistenti non siano già assegnati ad uso esclusivo di singole UI e/o eventuali diverse disposizioni nel regolamento condominiale ove presente, non occorre assenso dell’assemblea di condominio ai fini della conformità urbanistica-edilizia, né dovranno essere accatastati;
- in cui sia necessario reperire nuovi posti auto in area comune condominiale, dovrà essere acquisito l’assenso dell’assemblea di condominio e sempre salvo eventuali diverse disposizioni del regolamento condominiale ove presente;
- se sono reperiti all’esterno del lotto di intervento, in altre aree private, occorre che siano accatastati e se in area comune condominiale che sia acquisito l’assenso dell’assemblea di condominio.
Il reperimento di un Pr1 in area esterna potrebbe comportare trasformazione dell’area pertinenziale e conseguentemente l’applicazione del RIE di cui all’art. 3.3.5 e il reperimento di A e di AR di cui all’art. 3.3.6, se dovuti.
4-VERIFICA DOTAZIONE. Il posto auto Pr1 da reperire ex novo (in caso di interventi di cui al comma 1 lettere d. ed e. dell’art.4.5.2 e fatto salvo quanto stabilito al punto precedente) nella stessa unità edilizia o in altra unità o lotto, non deve far parte di altra/precedente dotazione (a seguito di verifica delle pratiche edilizie pregresse) ma deve risultare quale posto auto:
- realizzato in esubero rispetto alla dotazione richiesta da titolo (per esempio i condomini che hanno all’interrato più autorimesse rispetto alla dotazione richiesta, come da tabella del titolo iniziale);
- conseguente a titolo edilizio che non contemplava la parallela realizzazione di dotazione (vedi per esempio un cambio d’uso da negozio ad autorimessa). La documentazione probante del nuovo posto auto (chiuso o all’aperto), dovrà essere allegata al titolo edilizio e verificata in fase istruttoria.
5-Pr1 CHIUSO. L’art.4.5.2 comma 3 penultimo capoverso non ammette la riduzione della dotazione esistente di autorimesse pertinenziali chiuse per sostituirla con posti auto all’aperto, a meno che non sia comunque garantita la dotazione minima richiesta.
6- Pr1 CONDOMINIALE. Negli edifici condominiali di nuova costruzione con più di 10 autorimesse o posti auto, dovrà essere realizzato un ulteriore posto auto pertinenziale ad uso condominiale per disabili, in prossimità di accessi/collegamenti verticali, in aggiunta alle dotazioni previste in TR6 e RE, ai sensi del RE art.78 comma 3 lettera m).
I tecnici dei Comuni sono a disposizione per eventuali chiarimenti.