1. Lotto minimo
1.1) La dimensione del lotto minimo prevista dall’art. 3.3.3 delle norme TR6 del PUG può essere ottenuta frazionando il lotto a fianco e acquistandone una porzione?
Sì, solamente nei tessuti urbani. I commi 1 e 2 dell’art. 3.3.3 sono correlati. La finalità dell’articolo non è quella di congelare una situazione alla data di assunzione, ma di impedire di eludere le soglie dimensionali dei lotti che richiedono il PdC convenzionato. Il lotto cedente deve rispettare i parametri urbanistico-edilizi (distanze dei fabbricati dai confini, ecc…) anche dopo essere stato frazionato.
2. Distanze dai confini, dalle strade e da edifici
2.1) La deroga prevista dall’art. 3.3.4 comma 5 delle norme del PUG per l’edificazione a confine vale anche per la distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (Dpf)?
No, l’art. 3.3.4 comma 5 delle norme del PUG specifica che tale deroga vale solamente per le distanze dai confini di proprietà (Dcp).
2.2) Nel caso di demolizione e ricostruzione di fabbricato che nello stato legittimo presenta un fronte non finestrato distante a meno di 10 metri dal fronte di un altro fabbricato, è possibile ricostruire il fabbricato sullo stesso sedime nel caso in cui la ricostruzione preveda il nuovo fronte finestrato?
L’art. C2.1.3 del Regolamento Edilizio specifica che la distanza minima da osservare tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, negli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia, è pari a 10 m. Distanze inferiori sono ammesse nel caso di edifici esistenti e legittimi e nel caso di interventi ai sensi dell’art. 10 ter della L.R. 15/2013.
Ne consegue che se la parete dell’edificio da ricostruire è priva di finestre nello stato legittimo ma nello stato di progetto prevede una o più finestre, dovrà essere posta ad almeno 10 m dalla parete antistante.
2.3) In un progetto di nuova costruzione di un edificio, le relative distanze dal confine di proprietà (Dcp) e dalle strade (Dcs) vanno verificate al lordo delle aree da cedere, ad esempio per parcheggi pubblici o per altre infrastrutture?
Sì, le distanze dal confine di proprietà del nuovo fabbricato vanno verificate rispetto al confine esistente quindi se ad esempio sono previste aree di cessione fronte strada, il nuovo edificio dovrà rispettare la distanza regolamentare dal confine stradale attuale senza tenere conto delle aree da cedere.
3. Computo della superficie totale
3.1) Come vanno considerati nel calcolo della superficie totale (ST) i vani scala condominiali, i vani ascensore e i vani tecnici?
Le definizioni tecniche uniformi della Regione e Emilia-Romagna, aggiornate con DGR 1136/2018, definiscono superficie totale (ST) la “somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio” e piano di un edificio lo “spazio delimitato dall’estradosso del solaio inferiore, detto piano di calpestio (o pavimento), e dall’intradosso del solaio superiore (soffitto) che può essere orizzontale, inclinato, curvo, misto”. In considerazione di ciò, per il calcolo della ST dei vani scala condominiali, dei vani ascensore e dei vani tecnici va considerata la loro proiezione a terra, una sola volta.
3.2) Le parti di sottotetto con altezza inferiore a 1,80 m vanno considerate nel calcolo della superficie totale (ST)?
Sì, siccome le definizioni tecniche uniformi della Regione e Emilia-Romagna, aggiornate con DGR 1136/2018, definiscono superficie totale (ST) la “somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio” e piano di un edificio lo “spazio delimitato dall’estradosso del solaio inferiore, detto piano di calpestio (o pavimento), e dall’intradosso del solaio superiore (soffitto) che può essere orizzontale, inclinato, curvo, misto”. Nel calcolo della ST non è influente il fatto che le parti di sottotetto di altezza inferiore a 1,80 m non rientrino nel calcolo della superficie utile (SU) o accessoria (SA).
4. Demolizione e ricostruzione di fabbricati
4.1) Nella città storica, compresi pertanto i tessuti storicizzati, per i fabbricati nei quali si interviene mediante ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione, è possibile ricostruire il fabbricato incrementando la volumetria dell’edificio esistente?
No, le premialità previste da disposizioni normative nazionali che consentono la demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente con incremento volumetrico, si attuano nella misura massima del 20% del volume esistente solo nel tessuto della città da qualificare e da rigenerare, ai sensi dell’art. 3.3.1 delle norme TR6 del PUG.
4.2) Nel caso di demolizione e ricostruzione di edificio con aumento di oltre il 20% del volume esistente ed applicazione di Tabella 7 delle norme TR6 del PUG, le quantità stabilite in detta tabella vanno verificate e riferite integralmente per l’intera superficie dell’edificio demolito e ricostruito con incremento di carico urbanistico, computando la differenza?
Se l’aumento volumetrico è oltre il 20%, l’intervento si definisce “nuova costruzione” pertanto le dotazioni di Tabella 7 vanno verificate e calcolate per l’intera superficie del nuovo edificio, ai sensi dell’art. 4.3.5 comma 3 delle norme TR6 del PUG.
4.3) Un intervento che prevede la demolizione e ricostruzione di un fabbricato a parità o in riduzione di volume, rimane classificato come ristrutturazione edilizia anche se aumenta la superficie totale (ST) oppure si classifica come nuova costruzione?
L’aumento di superficie totale in un intervento di demolizione e ricostruzione a parità o in riduzione di volume non determina il passaggio di tipologia di intervento da ristrutturazione edilizia a nuova costruzione.
5. Funzioni e cambi d’uso
5.1) Nei tessuti specializzati di servizio (art. 3.9 delle norme PUG) e nei tessuti produttivi (art. 3.10 delle norme PUG) è possibile ricostruire un fabbricato demolito nel passato che aveva funzione abitativa con la stessa funzione?
In tali tessuti non è ammesso realizzare fabbricati a funzione abitativa (a1) se non più presente, ai sensi dell’art. 3.9 comma 2 e art. 3.10 comma 3 delle norme del PUG.
La volumetria legittima del fabbricato demolito può comunque essere recuperata con una funzione ammessa dal tessuto di riferimento.
5.2) L’attività di e-commerce in quale categoria funzionale dell’art. 4.4.1 delle norme TR6 del PUG può essere collocata?
L’attività di e-commerce non è una categoria specifica, ma può essere classificata nella categoria funzionale c4 “attività commerciali all’ingrosso, magazzini e depositi” oppure nella e1 “commercio al dettaglio”.
6. Parcheggi
6.1) I posti auto pertinenziali (Pr1), coperti da una tettoia, possono essere scomputati dal calcolo della ST?
No, i posti auto pertinenziali non rientrano nel calcolo della ST solo se realizzati in forma chiusa per la funzione residenziale o se realizzati interrati o a piano terra o in copertura entro la sagoma dell’edificio per le funzioni direzionali, commerciali, produttive e turistico-ricettive, ai sensi dell’art. 4.5.1 comma 2 delle norme TR6 del PUG.
6.2) Per il conteggio della superficie di posti auto ombreggiata da alberi (rif. art. 39 comma 8 e art. 40 comma 2 lett. g del Regolamento Edilizio) a cosa si può fare riferimento?
Il parametro di riferimento è la superficie equivalente alberature (SEA), definita dall’art. 4 comma 12 del Regolamento d’Uso e Tutela del Verde.
6.3) Nel reperimento delle dotazioni di parcheggi pubblici (P) e di parcheggi privati (Pr), è sufficiente reperire il numero di posti auto dovuti per l’intervento oppure va reperita tutta l’area derivante dall’applicazione dell’art. 4.3.5 delle norme TR6?
Nel reperimento delle dotazioni di parcheggi pubblici (P) e di parcheggi privati (Pr), facendo riferimento all’art. 4.3.5 delle norme TR6, si deve reperire l’area derivante dall’applicazione di Tabella 6 e di Tabella 7, non solo il numero di posti auto ricavato dividendo per 25 mq tale area.
6.4) Per valutare il numero minimo di posti auto pertinenziali (Pr1) dovuto per le varie funzioni, si fa riferimento solamente all’art. 4.5.2 delle norme TR6 oppure anche ai valori indicati in Tabella 6 e in Tabella 7?
Nel calcolo del numero di Pr1 dovuti si devono applicare sia l’art. 4.5.2 che l’art. 4.3.5, che fa riferimento alle quantità esplicitate in Tabella 6 e in Tabella 7.
7. RIE
7.1) In caso di intervento di ristrutturazione edilizia ricostruttiva f) e di nuova costruzione g), va valutato anche il RIE dello stato di fatto (RIE 1) o è sufficiente garantire che per lo stato di progetto il RIE soddisfi i valori minimi indicati nell’art. 3.4 e seguenti delle norme del PUG?
In caso di intervento di ristrutturazione edilizia ricostruttiva f) e di nuova costruzione g) è sufficiente garantire che per lo stato di progetto che il RIE soddisfi i valori minimi specificati in base alla funzione prevalente dell’edificio nell’art. 3.4 e seguenti delle norme del PUG.
7.2) In un intervento di modifica o realizzazione di una recinzione perimetrale al lotto (CILA) è necessario valutare il RIE ai sensi dell’art. 3.3.5 comma 5 delle norme TR6?
Nel caso in cui l’intervento sia limitato alla modifica o alla realizzazione di una recinzione, senza modifica ad esempio della pavimentazione dell’area cortiliva, non occorre valutare il RIE.
7.3) Le eventuali dotazioni territoriali da realizzare in un intervento edilizio, ad esempio le infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti, le attrezzature e gli spazi collettivi o le dotazioni ecologico e ambientali (DEA) da realizzare, vanno conteggiate nel calcolo del RIE?
Sì, il RIE va calcolato sulle superfici che intercettano la pioggia, ai sensi dell’art. 3.3.5 comma 5 delle norme TR6 del PUG, comprese le dotazioni territoriali da realizzare e da cedere all’Amministrazione comunale.
8. Dehors
8.1) In caso di realizzazione di dehors di tipo D su suolo privato o su suolo pubblico, dovranno essere valutate e reperite le dotazioni di Tabella 7 e dovrà essere corrisposto il contributo di costruzione?
Sì, per l’intera superficie del dehors, similmente alle nuove costruzioni, sia in caso esso sia realizzato su suolo privato che su suolo pubblico.
9. Recinzioni
9.1) In quali tipologie di recinzione è necessario abbinare la siepe?
Ai sensi dell’art. 72 del Regolamento Edilizio, negli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione e nelle CILA per la realizzazione o modifica delle recinzioni, la siepe va abbinata alle recinzioni costituite da rete metallica, sia nel territorio urbanizzato che in quello rurale, almeno su un lato. Non c’è l’obbligo di abbinamento alla siepe per le recinzioni costituite da ringhiere o inferriate o pannelli.
10. Interventi edilizi nel territorio rurale
10.1) Dov’è indicata la specifica riguardante l’impossibilità di suddivisioni fisiche e catastali nella corte rurale richiamata all’art. 5.3.1 comma 1 delle norme del PUG?
Tale specifica è indicata nell’art. 32 comma 3 del Regolamento d’Uso e Tutela del Verde, allegato 1 del Regolamento Edilizio, ed è riferita a edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo o restauro scientifico e aree di tutela dei beni culturali.
11. Atti unilaterali d’obbligo
11.1) In quali casi è necessario allegare alla pratica edilizia l’atto unilaterale d’obbligo?
Gli atti unilaterali d’obbligo sono previsti dalle norme TR6 del PUG e dal Regolamento Edilizio in caso di:
- realizzazione delle misure ecologiche compensative (MEC) in altra area di proprietà del soggetto richiedente il titolo edilizio oppure su area di proprietà comunale (art. 3.3.6 comma 4 TR6);
- corresponsione al Comune dell’intero costo dell’intervento da parte del soggetto attuatore o del titolare del titolo abilitativo in luogo all’attuazione diretta delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale e delle dotazioni ecologiche e ambientali (art. 4.3.3 comma 4 TR6);
- realizzazione diretta, da parte degli interessati, delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti in caso di interventi edilizi soggetti a ristrutturazione edilizia con aumento del carico urbanistico o nuova costruzione su lotto libero, in caso di assenza delle dotazioni infrastrutturali stesse o loro presenza in misura non adeguata (art. 4.3.1 comma 4 TR6) e più in generale realizzazione e cessione di dotazioni territoriali negli interventi diretti ai sensi dell’art. 4.3.5 comma 2 TR6;
- reperimento e cessione delle dotazioni territoriali previste nel titolo edilizio al di fuori dell’ambito comparto o lotto di trasformazione o realizzazione/riqualificazione/rifunzionalizzazione su suolo pubblico di dotazioni esistenti (art. 4.3.5 comma 6);
- realizzazione di parcheggi pertinenziali Pr1 in altra unità edilizia o parcheggio, purché permanentemente asserviti alla funzione di parcheggio pertinenziale (art. 4.5 comma 4 TR6);
- appoderamento minimo per la determinazione delle superfici destinate alla realizzazione di edifici al servizio della produzione agricola, utilizzando anche i terreni in affitto (art. 5.5.1 comma 2 TR6);
- obbligo di rimozione delle tensostrutture inutilizzate e destinate a magazzino per deposito prodotti (art. 5.5.4 comma 2 lett. c TR6);
- realizzazione di mitigazioni ambientali per la riduzione dell’impatto visivo per interventi di nuova edificazione di serre per attività floro-vivaistiche (art. 5.5.7 comma 2 TR6);
- realizzazione di strutture per ricovero, cura e addestramento animali nel territorio rurale (art. 5.6.6 comma 1 TR6);
- obblighi funzionali al soddisfacimento dell’interesse pubblico assunti dal privato nella predisposizione dell’Accordo Operativo, al fine di assicurare la realizzazione e cessione al Comune delle opere pubbliche previste dal progetto urbano;
- rimozione di chioschi o edicole o dehors di carattere non stagionale su suolo pubblico o privato e contestuale ripristino del sito al momento della cessazione dell’attività o della decadenza della concessione di occupazione di suolo pubblico (art. 44 Regolamento Edilizio).
11.2) Dove si possono trovare gli schemi di atto unilaterale d’obbligo da utilizzare?
Gli schemi di atto unilaterale d’obbligo da utilizzare per gli interventi nel Comune di Carpi, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 22/05/2025, sono consultabili alla seguente pagina.
12. Cessione di dotazioni territoriali
12.1) In riferimento all’art. 4.3.5 comma 6 delle norme TR6, nel caso in cui le dotazioni siano realizzate su suolo pubblico mediante interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di dotazioni esistenti, il valore dei terreni da corrispondere all’Amministrazione è quello corrispondente alla dotazione prevista dal progetto o alla dotazione riqualificata?
È da corrispondere il valore dell’area di terreno che sarebbe stata da cedere all’Amministrazione, area ricavata dall’applicazione di Tabella 6 o Tabella 7, mentre il costo della riqualificazione deve essere almeno congruo a quello delle opere che si sarebbero dovute realizzare sulle aree di terreno non cedute.
