Descrizione
Secondo quanto stabilito dal PUG (art. 4.3.5. comma 1) tutti gli interventi di nuovo insediamento, riqualificazione, rigenerazione, recupero, rifunzionalizzazione ecc., sia diretti sia assoggettati ad AO, PAIP, ecc., concorrono alla realizzazione del progetto urbano della Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico-Ambientale, quindi alla crescita e qualificazione della Città pubblica, tramite la realizzazione e cessione o monetizzazione di dotazioni territoriali. A tal riguardo si ritiene necessario specificare meglio quale titolo edilizio occorre alla luce della Tabella 1 delle Norme del PUG:
- negli interventi di Ristrutturazione Urbanistica (RU) (rientranti in tabella 6)
- negli interventi edilizi diretti di ristrutturazione edilizia con aumento di carico urbanistico e comunque qualora si verifichi un incremento del carico urbanistico in funzione di un aumento delle superfici utili o mutamento della destinazione d’uso degli immobili, o aumento delle unità immobiliari (quindi rientranti in tabella 7),
Nel primo caso, la necessità del permesso di costruire convenzionato per l’attuazione di interventi di ristrutturazione urbanistica è una previsione diretta della L.R. 15/2013, all’art.17, comma 1 lett. c), ciò a prescindere dalle soglie dimensionali di tabella 1, pertanto anche al di sotto dei 3.000/5.000 mq di Ster, se l’intervento ha i requisiti della RU (ovvero determini frazionamento/accorpamento di lotti, ridisegno della viabilità/modificazione del tessuto urbano) il titolo è un PdC convenzionato. La RU è, altresì, sempre intervento complesso soggetto a Valutazione del Beneficio Pubblico (VBP) ad eccezione dei casi in cui le norme del PUG lo escludono espressamente.
Nel secondo caso (interventi “diffusi”) la realizzazione e la cessione di dotazioni territoriali, sia interne al lotto di intervento sia esterne, sia anche con la riqualificazione e rifunzionalizzazione di dotazioni esistenti (art. 4.3.5 comma 6) richiede sempre il Permesso di Costruire, anche se l’intervento di RE o cambio d’uso sia realizzabile con SCIA, in quanto “gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune” ai sensi dell’Allegato dalla L.R. 15/2013 sono sempre qualificati come nuova costruzione e richiedono il PdC. In questi casi il PdC sarà corredato, di norma, dall’atto unilaterale d’obbligo, salvo possibilità per il Comune, in relazione all’entità delle opere da realizzare, di richiedere la convenzione ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Edilizio.
Solo nel caso in cui sia possibile, secondo quanto stabilito dal PUG all’art.4.5.4, monetizzare interamente le dotazioni non è richiesto il permesso di costruire.
Al fine di facilitare l’inquadramento all’atto di caricamento nel portale Cityware/Accesso unitario dei titoli edilizi si chiede di esplicitare già nell’oggetto che si prevede la realizzazione di dotazioni territoriali, ad es: “Ristrutturazione edilizia con contestuale realizzazione di opere di urbanizzazione primaria/secondaria….”.
Si ricorda infine quanto stabilito dal Regolamento Edilizio all’art. 8 comma 7 circa i necessari preventivi confronti con l’Amministrazione comunale e con gli enti gestori delle reti per la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare ex novo/adeguare/rinnovare ecc. e l’obbligo di attivare la valutazione preliminare di cui all’art. 2.4.5. delle Norme del PUG per gli interventi complessi soggetti a PdC convenzionato.
